Faq

Come fare per

I fondi pensione preesistenti sono fondi già operativi al momento dell’entrata in vigore del D.Lgs. 124/93. Si tratta di fondi generalmente istituiti all’interno di aziende o di gruppi societari soprattutto nel settore bancario. Essendo rivolti ad una platea definita di aderenti possono essere assimilati alla categoria dei fondi negoziali.

In un Fondo a capitalizzazione, la contribuzione affluisce in “conti individuali”. Al termine del periodo di accumulazione l’iscritto riceverà una prestazione la cui entità è funzione dei versamenti effettuati e dei relativi rendimenti.

La posizione individuale è il valore corrispondente al complesso della contribuzione versata (contributi del datore di lavoro, TFR e contributi del lavoratore) al Fondo e ai rendimenti realizzati, al netto delle spese. Tale ammontare è portato a conoscenza di ciascun iscritto, anche attraverso la comunicazione periodica annualmente inviata agli aderenti.

La COVIP è l’autorità pubblica preposta a garantire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei Fondi pensione nonché la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema complessivo della previdenza complementare.

Si tratta di un Fondo in cui l’ammontare della contribuzione a carico del lavoratore è certo e prestabilito, mentre l’entità della prestazione finale dipende dai contributi versati e dai risultati della gestione finanziaria. Il Fondo Previbank è a contribuzione definita.

No, l'adesione è volontaria.

Per conoscere le procedure di iscrizione a Previbank, consulta le Modalità operative per l'adesione al Fondo

Per i lavoratori giovani l'adesione a Previbank è di fondamentale importanza. Questa scelta, infatti, consente di integrare la pensione che gli sarà erogata dall’INPS (in futuro sempre più ridotto per effetto delle riforme intervenute) con una prestazione pensionistica complementare.

I pensionati di vecchiaia non possono aderire. Il pensionato che risulti iscritto a un fondo pensione non può continuare a contribuire dopo il raggiungimento dell’età pensionabile se a tale data non ha maturato almeno 1 anno di partecipazione al fondo.

In caso di ente aderente con almeno 50 addetti, il TFR dei neo-assunti confluirà al Fondo tesoreria; in caso di aziende che occupano fino a 49 dipendenti il TFR resta in azienda.

Quando a tale data risulta attivata una posizione assicurativa (e dunque risultano versati contributi, anche se in maniera discontinua o solo per poche settimane) presso un ente di previdenza obbligatoria.

No, ma non versando un contributo a proprio carico si perde il diritto al contributo datoriale eventualmente previsto negli accordi aziendali di adesione delle fonti istitutive.

No. Per aderire a Previbank deve essere compilato e consegnato al datore di lavoro l’apposito modulo di adesione al Fondo

Sì.

Si, Covip ha chiarito che la cessione in garanzia del Tfr non preclude l’adesione anche tacita ad un fondo pensione

Sì, sia maggiorenni che minorenni.

È previsto un versamento minimo annuo per ogni persona fiscalmente a carico iscritta pari a Euro 120,00 (ovvero 10 euro mensili). Per l’iscrizione delle persone fiscalmente a carico, la persona che si vuole iscrivere deve risultare  fiscalmente a carico secondo quanto previsto dalle disposizioni degli artt. 12 del TUIR e 433 C.C.

I contributi versati a favore del familiare a carico sono deducibili unitamente ai propri contributi versati. Quindi il limite previsto dalla normativa di Euro 5.164,57 annui comprende i contributi azienda + contributi dipendente + i contributi versati per il familiare a carico.

Sì. È possibile ottenere fino al 75% della posizione maturata, in qualsiasi momento per spese sanitarie, dopo almeno 8 anni per acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli e interventi di ristrutturazione della prima casa di abitazione. Si aggiunge poi la possibilità di ottenere una anticipazione fino al 30% e dopo 8 anni di partecipazione per altre esigenze.

Dal primo gennaio 2007 l’anticipazione per spese mediche straordinarie è tassata (per la parte che non ha subito ancora tassazione) al 15% (che scende dello 0,30% a partire dal quindicesimo anno di permanenza in una forma di previdenza complementare fino a un minimo del 9%). Negli altri casi l’aliquota di tassazione è il 23%.

Liberamente eccetto l’anticipazione per spese sanitarie che è cedibile nei limiti di 1/5.

Una tipologia di prestito personale estinguibile con cessione di quote dello stipendio nei limiti del 20% che il datore di lavoro è costretto ad accettare

Si, Covip ha chiarito che la cessione in garanzia del Tfr non preclude l’adesione anche tacita ad un fondo pensione

Si estingue tramite trattenute sullo stipendio e, alla cessazione del rapporto di lavoro, estende normalmente i suoi effetti sul Tfr e su tutti i diritti patrimoniali vantati nei confronti di fondi pensione

La finanziaria può rivalersi sul capitale accantonato solo se vi è una richiesta di riscatto da parte dell’iscritto ovvero direttamente se dotata di delega al riscatto.

Rivalendosi prima sul Tfr accantonato in azienda poi, se ciò non bastasse, sul fondo pensione

Si. Ma nei limiti di 1/5 come la pensione di base

Liberamente eccetto l’anticipazione per spese sanitarie che è cedibile nei limiti di 1/5.

La società di assicurazione salda il debito senza diritto di rivalsa su eredi e beneficiari.
 

Anche per i lavoratori prossimi alla pensione l’adesione a Previbank rappresenta una scelta vantaggiosa; iscrivendosi a Previbank, infatti, il lavoratore che versa il contributo minimo previsto a suo carico dagli accordi collettivi ha la possibilità di usufruire del contributo del datore di lavoro, altrimenti non dovuto, e di beneficiare del risparmio fiscale sui contributi versati.

La disciplina della contribuzione alle forme di previdenza complementare prevede per i lavoratori dipendenti,  che la contribuzione al Fondo pensione si componga di tre elementi: contributi del lavoratore, contributi del datore di lavoro e Tfr. Tuttavia è possibile aderire solamente con il conferimento del Tfr.

Il singolo lavoratore iscritto può incrementare o diminuire la misura di contribuzione a suo carico, ferma restando la quota minima prevista dagli accordi collettivi.

È prevista la destinazione al Fondo del TFR maturando nella misura prevista dalle delle fonti istitutive. È comunque consentito al lavoratore rivedere successivamente la scelta della quota di TFR da destinare al Fondo sempre nel rispetto di quanto previsto negli accordi delle Fonti istitutive.

E’ importante sapere che nel caso di conferimento alla previdenza complementare non viene meno la possibilità di utilizzare la tua posizione maturata in PREVIBANK per far fronte a esigenze personali di particolare rilevanza (ad esempio, spese sanitarie per terapie e interventi straordinari ovvero acquisto della prima casa di abitazione).

Le quote di Tfr da destinare al Fondo sono determinate dal lavoratore il quale può decidere se versare la quota minima definita dalle fonti istitutive  oppure il 100% del TFR, in qualsiasi momento il lavoratore può decidere di integrare la percentuale di TFR versata al Fondo. Tale scelta è successivamente revocabile solo se previsto agli accordi aziendali di adesioni e/o apposite appendici.

Gli importi contributivi minimi da versare al Fondo sono determinati dalle fonti istitutive e riportati negli accordi aziendali di adesione al Fondo.

L'obbligo contributivo è legato al rapporto di lavoro e cessa al momento della risoluzione dello stesso. In continuità del rapporto di lavoro è possibile sospendere i versamenti a proprio carico chiedendo il “mantenimento” della posizione previdenziale in costanza di servizio, tuttavia il TFR continuerà ad affluire al fondo pensione e non si avrà diritto al contributo datoriale previsto negli accordi aziendali di adesione delle fonti istitutive.

No.

I contributi sono deducibili dal reddito complessivo fino a € 5.164,57, nel conteggio si considera il contributo carico azienda e il proprio contributo (escluso invece il TFR) . Il limite annuo di Euro 5.164,57 comprende anche i versamenti effettuati alle forme pensionistiche complementari nell’interesse delle persone fiscalmente a carico, per l’importo da esse non dedotto

Per il lavoratore di nuova occupazione al 1.1.2007 che nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile (Euro 25.822,85, che rappresenta il plafond teorico di 5 anni), è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito contributi eccedenti il limite di Euro 5.164,57, in misura pari complessivamente alla differenza positiva fra Euro 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione e, comunque, non superiore a Euro 2.582,29 in ciascun anno.

No. L’obbligo contributivo delle somme stabilite per la previdenza complementare è assunto dalle imprese unicamente nei confronti dei lavoratori che si iscrivono al Fondo e che versano la propria contribuzione.

Il lavoratore, in costanza di rapporto di lavoro, può sospendere l’obbligazione contributiva; detta rinuncia determina, altresì, la cessazione dell’obbligazione contributiva datoriale, ma non del versamento del Tfr.

In fase di accumulo, la posizione individuale non è pignorabile, né sequestrabile, né cedibile.

Sì, sia maggiorenni che minorenni.

È previsto un versamento minimo annuo per ogni persona fiscalmente a carico iscritta pari a Euro 120,00 (ovvero 10 euro mensili). Per l’iscrizione delle persone fiscalmente a carico, la persona che si vuole iscrivere deve risultare  fiscalmente a carico secondo quanto previsto dalle disposizioni degli artt. 12 del TUIR e 433 C.C.

I contributi versati a favore del familiare a carico sono deducibili unitamente ai propri contributi versati. Quindi il limite previsto dalla normativa di Euro 5.164,57 annui comprende i contributi azienda + contributi dipendente + i contributi versati per il familiare a carico.

Anche per i lavoratori prossimi alla pensione l’adesione a Previbank rappresenta una scelta vantaggiosa; iscrivendosi a Previbank, infatti, il lavoratore che versa il contributo minimo previsto a suo carico dagli accordi collettivi ha la possibilità di usufruire del contributo del datore di lavoro, altrimenti non dovuto, e di beneficiare del risparmio fiscale sui contributi versati.

I contributi sono deducibili dal reddito complessivo fino a € 5.164,57, nel conteggio si considera il contributo carico azienda e il proprio contributo (escluso invece il TFR) . Il limite annuo di Euro 5.164,57 comprende anche i versamenti effettuati alle forme pensionistiche complementari nell’interesse delle persone fiscalmente a carico, per l’importo da esse non dedotto

Per il lavoratore di nuova occupazione al 1.1.2007 che nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile (Euro 25.822,85, che rappresenta il plafond teorico di 5 anni), è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito contributi eccedenti il limite di Euro 5.164,57, in misura pari complessivamente alla differenza positiva fra Euro 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione e, comunque, non superiore a Euro 2.582,29 in ciascun anno.

I rendimenti maturati sono tassati con un'aliquota agevolata del 20% (12,5% per i titoli di Stato) anziché dell'ordinaria pari al 26%.

Dal 1° gennaio 2007 il riscatto viene tassato (sempre sulla parte che non ha subito ancora tassazione - ovvero contributi dedotti e il TFR) al 15% (che scende dello 0,30% a partire dal quindicesimo anno di permanenza in una forma di previdenza complementare fino a un minimo del 9%) per i riscatti richiesti a seguito di: morte dell’aderente, stato di invalidità permanente che comporti l’inidoneità assoluta all’attività lavorativa  cessazione dell’attività lavorativa con conseguente inoccupazione superiore a 12 mesi  procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni. In caso di riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione (o di altre cause non rientranti nelle casistiche sopra elencate) la tassazione è del 23%.

La base imponibile della R.I.T.A., determinata secondo le disposizioni fiscali vigenti per i periodi di maturazione della prestazione, è soggetta alla ritenuta a titolo di imposta massima del 15% (sino a un minimo del 9%).

Documento sul regime fiscale

Dal primo gennaio 2007 la prestazione finale, in forma di capitale, di rendita vitalizia, rendita a durata definita e prelievi liberamente determinabili sono tassate al massimo al 15%, dopo una permanenza nella previdenza complementare di almeno quindici anni tale aliquota inizierà a ridursi anno dopo anno fino ad un minimo del 9%.

L’operazione di trasferimento non è soggetta a imposta.

Dal primo gennaio 2007 l’anticipazione per spese mediche straordinarie è tassata (per la parte che non ha subito ancora tassazione) al 15% (che scende dello 0,30% a partire dal quindicesimo anno di permanenza in una forma di previdenza complementare fino a un minimo del 9%). Negli altri casi l’aliquota di tassazione è il 23%.

Sì, in caso di rendita rivalutabile il rendimento finanziario verrà tassato con una aliquota del 26%.

No per i contributi versati tramite il datore di lavoro e la trattenuta dal cedolino, infatti il vantaggio viene percepito dal lavoratore in busta paga, in quanto è direttamente il datore di lavoro, come sostituto d’imposta, che riconosce i vantaggi fiscali.

In caso di versamenti volontari una tantum effettuati direttamente al fondo pensione è invece necessario provvedere al recupero della deducibilità fiscale tramite presentazione dell’attestazione dell’importo versato con il proprio modello dichiarativo dei redditi.

I rendimenti maturati sono tassati con un'aliquota agevolata del 20% (12,5% per i titoli di Stato) anziché dell'ordinaria pari al 26%.

Le obbligazioni sono titoli di debito che vengono emessi da società private o da Stati al fine di reperire liquidità sul mercato. Chi le emette chiede un prestito che si impegna a restituire a scadenza con gli interessi maturati. È possibile classificare le obbligazioni in base al tipo di tasso di interesse che corrispondono (fisso o variabile) o in base alla loro struttura (convertibili, subordinate, ecc.). Per valutare il rischio dell’obbligazione si utilizza il rating: più affidabile sarà l’emittente dell’obbligazione, minore sarà il rischio e il rendimento

Le azioni sono titoli rappresentativi delle quote di capitale di una società. Chi acquista titoli di capitale diventa socio della società emittente, partecipa al rischio economico della stessa, ha diritto a percepire il dividendo sugli utili conseguiti. Conferiscono al possessore specifici diritti (di voto, di impugnativa delle delibere assembleari, di recesso, etc…).

Il rating è un indicatore che definisce l’affidabilità finanziaria di uno Stato o di una società privata che emette obbligazioni.  È costituito dai giudizi formulati dalle agenzie di rating (società esterne e indipendenti) sulla base delle capacità di questi enti di saldare o meno i propri debiti. Viene espresso secondo una scala di valori alfabetica che varia in base alla società che emette tale giudizio.

Gli investitori decidono in quali strumenti finanziari investire sulla base dei rating formulati dalle agenzie. Un rating che giunga fino al limite minimo della tripla B (BBB) viene considerato un “investment grade”, cioè un investimento relativamente sicuro sul quale gli investitori istituzionali possono indirizzare i propri capitali. Al di sotto di questa soglia un titolo acquista una rischiosità troppo elevata e perciò in genere le obbligazioni con un rating inferiore a BBB vengono chiamate “speculative”. Bisogna infatti osservare che tanto maggiore è il rischio che un investitore corre nell’acquistare un’obbligazione, tanto maggiore è il tasso d’interesse che questa paga. Per questo motivo i titoli più rischiosi sono anche i più redditizi.

I contratti derivati sono strumenti finanziari il cui valore dipende (deriva per l’appunto) dal valore di titoli o variabili sottostanti. Possono pertanto essere costruiti su azioni e obbligazioni, tassi di interesse e valute, beni reali (grano, etc…), altri tipi di variabili (stati atmosferici, etc…).

Gli OICR sono gli organismi collettivi del risparmio. In particolare si tratta di fondi comuni di investimento e società a capitale variabile (sicav) il cui patrimonio viene investito in strumenti finanziari.

Per volatilità si intende la variabilità dei prezzi del titolo intorno al suo valore medio in un determinato arco temporale. La volatilità può essere considerata un indice di rischio degli investimenti: maggiore è la volatilità, più alto è il rischio. Al contrario, una minore volatilità indica investimenti più sicuri.

Al momento del pensionamento sono previste le seguenti tipologie di prestazione: capitale; la  rendita vitalizia o in alternativa rendita a durata definita, prelievi liberamente determinabili o erogazione frazionata del montante accumulato, richiedibile dal 31 ottobre 2026. La pensione pensionistica complementare può essere liquidata in forma di capitale: sempre, fino al 50% del montante accumulato in Fondo. Eccezionalmente, per l’intero importo, se la rendita derivante dalla conversione del 70% della posizione accumulata risulti di ammontare inferiore al 50% dell’assegno sociale o se, al momento del pensionamento nel regime obbligatorio, l’iscritto al Fondo pensione non ha ancora maturato i requisiti minimi previsti per l’accesso alle prestazioni pensionistiche.

A partire dal 1 gennaio 2018 è possibile usufruire di una modalità di erogazione sotto forma di “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata” cosiddetta RITA, per il sostegno finanziario agli associati prossimi alla pensione di vecchiaia, o dei lavoratori che risultino inoccupati, e in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Per gli approfondimenti, puoi fare riferimento al relativo documento informativo disponibile sul sito web del Fondo. 

Sì.

La facoltà di trasferimento della posizione individuale dell’iscritto stesso presso un altro strumento previdenziale può avvenire non prima di due anni di permanenza nel fondo.

Dal 1° gennaio 2007 il riscatto viene tassato (sempre sulla parte che non ha subito ancora tassazione - ovvero contributi dedotti e il TFR) al 15% (che scende dello 0,30% a partire dal quindicesimo anno di permanenza in una forma di previdenza complementare fino a un minimo del 9%) per i riscatti richiesti a seguito di: morte dell’aderente, stato di invalidità permanente che comporti l’inidoneità assoluta all’attività lavorativa  cessazione dell’attività lavorativa con conseguente inoccupazione superiore a 12 mesi  procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni. In caso di riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione (o di altre cause non rientranti nelle casistiche sopra elencate) la tassazione è del 23%.

La base imponibile della R.I.T.A., determinata secondo le disposizioni fiscali vigenti per i periodi di maturazione della prestazione, è soggetta alla ritenuta a titolo di imposta massima del 15% (sino a un minimo del 9%).

Documento sul regime fiscale

Dal primo gennaio 2007 la prestazione finale, in forma di capitale, di rendita vitalizia, rendita a durata definita e prelievi liberamente determinabili sono tassate al massimo al 15%, dopo una permanenza nella previdenza complementare di almeno quindici anni tale aliquota inizierà a ridursi anno dopo anno fino ad un minimo del 9%.

L’operazione di trasferimento non è soggetta a imposta.

Dal primo gennaio 2007 l’anticipazione per spese mediche straordinarie è tassata (per la parte che non ha subito ancora tassazione) al 15% (che scende dello 0,30% a partire dal quindicesimo anno di permanenza in una forma di previdenza complementare fino a un minimo del 9%). Negli altri casi l’aliquota di tassazione è il 23%.

Sì, in caso di rendita rivalutabile il rendimento finanziario verrà tassato con una aliquota del 26%.

Si. Ma nei limiti di 1/5 come la pensione di base

Liberamente eccetto l’anticipazione per spese sanitarie che è cedibile nei limiti di 1/5.

Il reclamo è una comunicazione scritta, indirizzata al fondo pensione, con la quale si intendono segnalare irregolarità, criticità o anomalie relative alla gestione del fondo stesso.
 

L'esposto è una comunicazione scritta, indirizzata alla COVIP, con la quale si intendono segnalare irregolarità, criticità o anomalie relative alla gestione di un fondo pensione. E' indirizzato direttamente alla COVIP, dopo essersi rivolti al fondo, se:
• il fondo pensione interessato non ha fornito una risposta entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta;
• la risposta fornita non è ritenuta soddisfacente.

Per presentare un reclamo al proprio fondo pensione, bisogna compilare e spedire al fondo il modulo di presentazione dei reclami che si trova nella sezione “Reclami” del sito.
 

Il fondo pensione deve dare risposta a chi presenta il reclamo entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta.

Se il fondo pensione non ti ha fornito una risposta entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta o la risposta fornita non è ritenuta soddisfacente, puoi segnalare la situazione direttamente alla COVIP attraverso un esposto.

Per presentare un reclamo per conto di un altro soggetto è necessario essere a ciò delegati dal soggetto interessato. In tal caso, chi effettua l'invio deve indicare chiaramente qual è il soggetto per conto del quale il reclamo è presentato e il reclamo deve contenere almeno la firma del soggetto che ha dato l'incarico o recare in allegato una copia dell'incarico conferito.
Se l’invio viene fatto da uno studio legale, un’associazione di tutela dei consumatori o un patronato, questi sono tenuti a indicare nel reclamo le proprie valutazioni, cioè gli elementi in base ai quali reputano che la situazione lamentata sia fondata.
Il reclamo devono inoltre contenere l'indirizzo del soggetto per conto del quale è presentato.

Per ottenere i necessari chiarimenti in merito alla situazione riscontrata o la soddisfazione delle proprie richieste, è necessario in primo luogo presentare un reclamo al fondo pensione, il quale è tenuto a fornire una risposta entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta.
E' possibile scrivere alla COVIP, dopo essersi rivolti al fondo, se:
• il fondo pensione interessato non ha fornito una risposta entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta;
• la risposta fornita non è ritenuta soddisfacente.
E' comunque possibile scrivere direttamente alla COVIP in situazioni di particolare gravità e urgenza, potenzialmente lesive per la collettività degli iscritti al fondo: di norma, sono tali le situazioni segnalate da associazioni o da altri organismi di rappresentanza degli iscritti.
La COVIP non prende in considerazione gli esposti anonimi.

L’invio di un esposto alla COVIP non richiede particolari formalità. L'esposto deve avere come destinatario principale la
COVIP – Commissione di vigilanza sui fondi pensione e deve essere trasmesso mediante servizio postale al seguente indirizzo
Piazza Augusto Imperatore, 27 – 00186 Roma
o inviato via fax al numero: 06.69506.306
o trasmesso da una casella di posta elettronica certificata all'indirizzo:
protocollo@pec.covip.it

Per presentare un esposto per conto di un altro soggetto è necessario essere a ciò delegati dal soggetto interessato. In tal caso, chi effettua l'invio deve indicare chiaramente qual è il soggetto per conto del quale l'esposto è presentato e il l'esposto deve contenere almeno la firma del soggetto che ha dato l'incarico o recare in allegato una copia dell'incarico conferito.
Se l’invio viene fatto da uno studio legale, un’associazione di tutela dei consumatori o un patronato, questi sono tenuti a indicare nell'esposto le proprie valutazioni, cioè gli elementi in base ai quali reputano che la situazione lamentata sia fondata.
L'esposto devono inoltre contenere l'indirizzo del soggetto per conto del quale è presentato. La COVIP può infatti ritenere opportuno indirizzare eventuali comunicazioni di riscontro anche a quest'ultimo.

La disciplina della contribuzione alle forme di previdenza complementare prevede per i lavoratori dipendenti,  che la contribuzione al Fondo pensione si componga di tre elementi: contributi del lavoratore, contributi del datore di lavoro e Tfr. Tuttavia è possibile aderire solamente con il conferimento del Tfr.

È prevista la destinazione al Fondo del TFR maturando nella misura prevista dalle delle fonti istitutive. È comunque consentito al lavoratore rivedere successivamente la scelta della quota di TFR da destinare al Fondo sempre nel rispetto di quanto previsto negli accordi delle Fonti istitutive.

E’ importante sapere che nel caso di conferimento alla previdenza complementare non viene meno la possibilità di utilizzare la tua posizione maturata in PREVIBANK per far fronte a esigenze personali di particolare rilevanza (ad esempio, spese sanitarie per terapie e interventi straordinari ovvero acquisto della prima casa di abitazione).

Le quote di Tfr da destinare al Fondo sono determinate dal lavoratore il quale può decidere se versare la quota minima definita dalle fonti istitutive  oppure il 100% del TFR, in qualsiasi momento il lavoratore può decidere di integrare la percentuale di TFR versata al Fondo. Tale scelta è successivamente revocabile solo se previsto agli accordi aziendali di adesioni e/o apposite appendici.

L'obbligo contributivo è legato al rapporto di lavoro e cessa al momento della risoluzione dello stesso. In continuità del rapporto di lavoro è possibile sospendere i versamenti a proprio carico chiedendo il “mantenimento” della posizione previdenziale in costanza di servizio, tuttavia il TFR continuerà ad affluire al fondo pensione e non si avrà diritto al contributo datoriale previsto negli accordi aziendali di adesione delle fonti istitutive.

In caso di ente aderente con almeno 50 addetti, il TFR dei neo-assunti confluirà al Fondo tesoreria; in caso di aziende che occupano fino a 49 dipendenti il TFR resta in azienda.

No.

No. Per aderire a Previbank deve essere compilato e consegnato al datore di lavoro l’apposito modulo di adesione al Fondo

Il diritto si matura se si è in possesso dei requisiti per accedere al pensionamento obbligatorio e si è iscritti da almeno 5 anni al Fondo.

La posizione individuale del deceduto è riscattata dagli eredi ovvero da eventuali beneficiari designati dall’associato. In mancanza di tali soggetti la posizione resta definitivamente acquisita al fondo pensione ovvero, per le forme pensionistiche individuali, destinata a finalità sociali.

Sì. Ovviamente l’entità della rendita si ridurrà in proporzione al numero e soprattutto all’età dei beneficiari che verranno effettivamente designati.

La perdita dei requisiti di partecipazione può originare da diverse situazioni (perdita del lavoro, modificazioni del rapporto di lavoro, cambiamento di attività, licenziamento, mobilità…).L’iscritto al Fondo pensione può: trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare; riscattare la posizione individuale.

In caso di fallimento dell'azienda che non ha versato la contribuzione al fondo, il lavoratore può iscriversi al passivo attraverso una domanda al curatore fallimentare.