Adesione

Quanto contribuire

La contribuzione al Fondo avviene tramite il versamento a partire dalla data di adesione di:

  • Tfr maturando, contributi da parte degli associati e contributi da parte del datore di lavoro
  • solo Tfr maturando. In tal caso non ha diritto al contributo datoriale – previsto dagli accordi o regolamenti aziendali di adesione - né alla copertura accessoria automatica in caso di premorienza o invalidità totale permanente.

Resta ferma la possibilità per l’associato di aumentare la contribuzione a suo carico e di determinarla liberamente in caso di mantenimento della posizione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro con ente aderente.

Considerata la natura interaziendale del Fondo, la contribuzione a carico aziendale e quella a carico del dipendente ed eventualmente la diversa Indennità di Base da quella minima per la copertura accessoria automatica è disciplinata dagli accordi aziendali di adesione al fondo (c.d. fonti istitutive aziendali).

Se previsto da accordo aziendale è possibile anche versare il TFR pregresso (ante 2007), maturato cioè prima della data di adesione e al momento accantonato in azienda. 

È possibile effettuare anche versamenti contributi aggiuntivi “una tantum”, tramite l’azienda o direttamente con il Fondo Pensione, e continuare a contribuire anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro con mantenimento della posizione previdenziale.

Per i “familiari iscritti” è prevista una contribuzione annua minima di Euro 120,00; per ulteriori informazioni sul tema, si rinvia al “Regolamento per l’iscrizione dei soggetti fiscalmente a carico”.

La fiscalità

I contributi versati a Previbank non concorrono a formare il reddito imponibile. Questo comporta che i contributi a carico dell'iscritto siano deducibili dal reddito imponibile e,  pertanto, l'iscritto beneficia di un risparmio fiscale pari all'aliquota dell'ultimo scaglione del suo reddito.

I contributi versati a Previbank tramite il datore di lavoro (trattenuta da cedolino paga) vengono dedotti direttamente dall’azienda mese per mese all’atto del versamento e pertanto nulla deve essere da dichiarato ed inserito nella dichiarazione dei redditi. Gli importi relativi ai versamenti contributivi al fondo pensione, sia a carico azienda che a carico dipendente, vengono riportati nella certificazione unica annuale del datore di lavoro. Tutti i versamenti individuali - ad esclusione del Tfr - ed eventuali versamenti del datore di lavoro sono deducibili dal reddito fino al valore di 5.300 €.

È riconosciuta la possibilità, per i neo-occupati dopo il 1° gennaio 2007, di poter dedurre contributi per un importo superiore al predetto limite nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione. Quindi dal 6° al 25° anno di permanenza possono dedursi le somme che non sono riusciti a dedursi nei primi 5 anni di iscrizione con un importo annuo non superiore a € 2.650.

Se l’importo dei versamenti annuale, unito ai contributi a quelli del datore di lavoro supera il limite di deducibilità di € 5.300, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello dei versamenti deve esser compilato e inviato il modulo di Comunicazione dei contributi non dedotti, per poter calcolare la imposte esatte da applicare al momento dell’erogazione delle prestazioni ed evitare una doppia tassazione dell'importo indicato.

Se si maturi il diritto alla prestazione prima del 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è avvenuto il versamento, va inviato il modulo nel momento in cui si richiede la prestazione.

La comunicazione va fatta in area riservata