Prestazioni

Prestazione pensionistica

La prestazione pensionistica può essere percepita:

  • 100% sotto forma di rendita vitalizia o in alternativa di rendita a durata definita, prelievi liberamente determinabili o erogazione frazionata del montante accumulato (richiedibile a partire dal 31 ottobre 2026).
  • fino al 50% in capitale e il restante in rendita vitalizia o in alternativa di rendita a durata definita, prelievi liberamente determinabili o erogazione frazionata del montante accumulato (richiedibile a partire dal 31 ottobre 2026).
  • intera posizione in capitale, ma solo se l'importo ottenuto convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità il 70% del montante finale accumulato sia inferiore al 50% dell'assegno sociale (pari per il 2026 a € 7.100,99 annui).

I cosiddetti vecchi iscritti (lavoratori di prima occupazione antecedente al 29 aprile 1993 e a conto dati iscritti ad una forma di previdenza complementare istituita prima del 15 novembre 1992) hanno facoltà di richiedere la liquidazione del montante finale interamente sotto forma di capitale.

L'iscritto a Previbank può richiedere la prestazione pensionistica se ha almeno 5 anni di partecipazione ad un fondo pensione e possiede i requisiti per richiedere la pensione pubblica.
Se il periodo d'iscrizione è inferiore si può attendere di raggiungere i 5 anni oppure richiedere il riscatto.
In presenza di un contratto di finanziamento contro cessione di quota di stipendio/stipendio e TFR e/o delegazione di pagamento, e/o vincolo di natura giudiziaria, e in assenza della liberatoria, l'anticipazione sarà liquidata per 4/5 dell'importo netto spettante.

 

La fiscalità

Le prestazioni finali, in forma di rendita vitalizia, di rendita a durata definita, di prelievi liberamente determinabili o di capitale, (esclusi contributi non dedotti e le quote di contributi eccedenti il ​​limite di deducibilità) sono tassate in fase di versamento e scontano una imposizione con aliquota del 15% che si riduce dello 0,30% all'anno per ogni anno di permanenza oltre il quindicesimo, fino ad un minimo del 9%. 

L'erogazione frazionata del montante accumulato richiedibile a partire dal 31 ottobre 2026 è tassata con aliquota del 20% che si riduce per ogni anno di permanenza nel fondo oltre il quindicesimo, fino ad un minimo del 15%.